La riforma Fornero, entrata in vigore il 18 luglio scorso, prevede tra i vari punti anche una disciplina rinnovata per il contratto di lavoro intermittente. Con questa formula ci si riferisce per legge al contratto per mezzo del quale un lavoratore si mette a disposizione di un’azienda per lo svolgimento di una determinata prestazione che non presenta carattere di continuità. Per questo motivo il lavoro intermittente viene definito anche lavoro a chiamata o job on call. A caratterizzare questa tipologia di collaborazione è proprio l’alternarsi tra fasi di disponibilità in cui non si ha alcuna prestazione o rapporto o fasi di attività. Questo non vuol dire che sia una formula priva di regolamentazione: la prestazione deve innanzitutto essere idonea a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e, in mancanza di riferimenti, ad istanza di legge. Il preavviso minimo che passa dalla chiamata alla data della prestazione è di un giorno.
Il rischio, purtroppo spesso concretizzatosi in passato, è che il contratto di lavoro intermittente nasconda di fatto collaborazioni continuative. La riforma Fornero è intervenuta proprio nel tentativo di ridurre il ricorso fraudolento al contratto di lavoro intermittente imponendo al datore di lavoro l’obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione territoriale del lavoro mediante sms, fax o posta elettronica la durata della prestazione.La comunicazione in forma semplificata può essere inoltrata anche il giorno stesso dell’inizio della collaborazione ma prima che la prestazioni cominci materialmente. Qualora il lavoratore non dovesse presentarsi sul posto di lavoro, il datore potrà modificare o annullare la comunicazione attraverso l’invio di una successiva nota di rettifica da inoltrare entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere eseguita. In mancanza di questa modifica formale della comunicazione, il datore è comunque tenuto a corrispondere i contributi previdenziali per tutto il periodo prestabilito per la durata della prestazione. L’eventuale ricorso al lavoratore in giorni non previsti espressamente nella comunicazione comporterà ripercussioni di natura retributiva e contributiva oltre all’applicazione di una sanzione da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore impiegato senza previa comunicazione. Sono stati modificati anche i limiti di età dei lavoratori intermittenti: sono ammessi a questa tipologia di contratto gli under 24 e gli over 55.
L’oggetto della prestazione deve ovviamente avere natura discontinua, secondo quanto espressamente previsto dai CCNL e nei limiti delle attività elencate dal Ministero del Lavoro nella tabella di cui al DM del 23/10/2004.